Negli anni si sono susseguiti diversi indirizzi da parte dell’ADM in merito ai requisiti dei laboratori autorizzati a svolgere le verifiche sui sistemi di misura dell’Energia Elettrica e dei singoli componenti.
Lo stato attuale è definito da due circolari dell’ADM: la n. 27 del 2021 e la n. 41 del 2022.
Quest’ultima fornisce precisazioni e integrazioni in merito alle corrette modalità operative per rimanere o entrare per la prima volta nell’elenco dei laboratori autorizzati alla prova della taratura dei sistemi di misura dell’energia elettrica utilizzati ai fini fiscali.
Si ricorda che sussistono tre opzioni per avere questo requisito individuate nella circolare 27/2021:
- mantenere l’accreditamento in applicazione della norma UNI EN 17025, in base ai riscontri effettuati da Accredia;
- mantenere l’accreditamento in applicazione della norma UNI EN 17020, sempre in base ai riscontri effettuati da Accredia;
- laddove non in possesso di uno dei due suddetti accreditamenti, mantenere la certificazione ISO 9001 e sottoporsi a riscontri condotti direttamente dall’ADM (la cosiddetta “terza opzione”).
Elettromeccanica Artigiana ha aderito alla terza opzione.
Un laboratorio che presenta istanza di autorizzazione al competente Ufficio ADM successivamente alla pubblicazione della predetta circolare 27/2021 è tenuto a seguire esclusivamente la terza opzione.
Un laboratorio titolare di autorizzazione dell’ADM, conseguita a seguito di accreditamento o i laboratori in possesso del nulla osta preventivo dell’ADM che non abbia tecnici taratori abilitati, ha facoltà di comunicare all’Ufficio ADM ed alla Direzione Territoriale competente, la scelta per la terza opzione. In tale evenienza, non è più tenuto a mantenere l’accreditamento per quanto concerne l’autorizzazione di che trattasi.
Indipendentemente dalla scelta effettuata, tutti i laboratori autorizzati sono tenuti a richiedere, con periodicità annuale, la verifica tecnico – fiscale ai competenti Uffici ADM, allegando la check-list, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio, come autovalutazione della permanenza dei requisiti.
Tale richiesta deve essere trasmessa, entro il 1° marzo di ogni anno, utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare 41/2022.