Verifiche in impianto
su sistemi di misura dell’energia elettrica

Elettromeccanica Artigiana effettua, su tutto il territorio nazionale, verifiche in impianto sui sistemi di misura di energia elettrica attiva in ambito fiscale ai sensi delle circolari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 23/D del 29/12/2015 e 06/D del 02/05/2017, nel rispetto della norma CEI 13-71.

Tutte le verifiche vengono eseguite da tecnici verificatori qualificati, dipendenti in via esclusiva della Elettromeccanica Artigiana con esperienza pluriennale nel settore e con strumentazione certificata LAT conforme alle richieste della ADM.

Verifica di primo impianto

La verifica di primo impianto è obbligatoria per legge ai sensi del testo unico delle accise (D. Lgs 504/1995) e dev’essere richiesta in concomitanza con l’avviamento di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici, cogenerazione, gruppi elettrogeni…).

Lo scopo della verifica è di attestare la corretta funzionalità degli strumenti di misura dell’energia e dimostrare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che il sistema di misura è correttamente installato e il contatore integra in maniera corretta.

Verifica periodica

La prima verifica periodica deve essere effettuata alla scadenza del primo Rapporto di Verifica Fiscale e, successivamente, secondo le periodicità stabilite dalla ADM (salvo eccezioni previste dalla circolare della ADM n.9 del 21/07/20215 e TUA D.lgs. n° 504/95 art.1, c.2, l.c):

  • per contatori staticiogni 3 anni
  • per contatori ad induzioneogni 5 anni
  • per contatori ad inserzione diretta privi di TA e/o TV in bassa tensioneogni 15 anni

Verifica straordinaria

In alcuni casi può verificarsi la necessità di procedere ad ulteriori verifiche straordinarie dell’impianto. Ad esempio in caso di avvenuta sostituzione di parti del sistema di misura o nel caso in cui la verifica venga richiesta dall’ADM prima della scadenza.

Le verifiche non fiscali
vengono eseguite adottando le stesse procedure utilizzate per le verifiche fiscali e rilasciando un dettagliato rapporto di verifica.

Il rapporto rilasciato in caso di verifica non fiscale non è valido ai fini dei controlli della Agenzia Dogane e Monopoli.

Modalità di erogazione del servizio

1. Richiesta e Invio di offerta commerciale

Per inviarci richiesta di preventivo per la verifica fiscale o non fiscale di un sistema di misura dell’energia elettrica già installato, ti consigliamo di utilizzare l’apposito MODULO DI RICHIESTA presente nel sito. Se preferisci, puoi inoltrare la richiesta anche tramite e-mail.

In base al tipo di verifica scelta, ti chiederemo di fornirci anche alcuni documenti relativi all’impianto, necessari per elaborare l’offerta in maniera corretta e completa.

Il nostro ufficio commerciale provvederà poi all’invio dell’offerta entro 5 giorni lavorativi.

2. Programmazione della verifica

Appena riceveremo l’offerta controfirmata, ti contatteremo per confermare la data della verifica già proposta nell’offerta o per fissarla insieme.

Generalmente la verifica viene eseguita entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta e comunque entro la scadenza.

3. Esecuzione della verifica

Il tecnico verificatore si recherà presso l’impianto con la strumentazione necessaria, tarata in classe di precisione richiesta da ADM.

Dopo un preliminare controllo dell’inserzione del contatore e dell’intero sistema di misura, procederà alla verifica a carico reale (se l’impianto lo consente) e/o a carico fittizio (qualora non sia possibile eseguire la verifica. carico reale o si rendano necessari ulteriori approfondimenti.

Fasi della verifica

4. Redazione del Rapporto di Prova

Dopo aver controllato i dati registrati in campo, si redige il Rapporto di Verifica Fiscale (RVF).

Il certificato viene redatto, validato e firmato digitalmente tramite l’applicativo in dotazione, comunicante con il portale ADM. Elettromeccanica Artigiana riceve il RVF con il numero di protocollo della ADM direttamente dal portale.

La redazione del RVF sul portale ADM ne garantisce la piena conformità alle normative vigenti.

5. Invio del Rapporto di prova al cliente e archiviazione

Ci occuperemo di archiviare il Rapporto di Verifica Fiscale in formato digitale, stamparne due copie e renderlo legalmente valido tramite applicazione della marca da bollo.

Riceverai la tua copia generalmente entro 5 giorni dalla conclusione della verifica.

Ricordati di archiviare con cura il certificato per futuri usi e controlli.

6. Scadenzario

Manteniamo aggiornato uno scadenzario per poter avvisare i nostri clienti quando è necessario rinnovare il certificato.

Alcuni mesi prima della scadenza del Rapporto di Verifica Fiscale, il nostro ufficio commerciale ti contatterà tramite e-mail e potrai decidere liberamente se affidarci la successiva verifica periodica.

F.A.Q. sul servizio

Quando è obbligatorio effettuare verifiche fiscali sui sistemi di misura dell’energia elettrica?

I soggetti che hanno impianti di produzione di energia elettrica di potenza pari o superiore a 20kW hanno l’obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio ADM territorialmente competente per ottenere la licenza prescritta dall’art. 53 del TUA (Testo Unico Accise).

Per il rilascio della licenza è richiesta la verifica fisica presso l’impianto (verifica di primo impianto, seguita da altra verifica in caso di prescrizioni per adeguamenti dell’impianto) e l’applicazione dei suggelli ai sistemi di misurazione.

Successivamente il sistema di misura dell’impianto deve essere sottoposto a verifica periodica.

Chi ha l’obbligo di effettuare le verifiche fiscali sui sistemi di misura dell’energia elettrica?

Ha l’obbligo di richiedere la verifica il titolare del sistema di misura dell’energia elettrica o dei singoli componenti: contatore, trasformatori amperometrici (TA) e trasformatori voltmetrici (TV).

Per titolare è da intendersi la persona fisica o giuridica proprietaria del contatore/dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità.

Chi può effettuare verifiche fiscali sui sistemi di misura dell’energia elettrica?

Le verifiche sui sistemi di misura dell’energia elettrica devono essere svolte da laboratori autorizzati direttamente dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o accreditati. L’elenco ufficiale dei taratori autorizzati può essere consultato sul sito dell’ADM.

La Elettromeccanica Artigiana è inserita nell’elenco dal 2002 e mantiene l’autorizzazione secondo le regole definite dalla circolare ADM n. 27/2021.

Quali sono i requisiti necessari per richiedere una verifica?

Prima di poter fissare la data della verifica, il nostro laboratorio dovrà aver ricevuto dal cliente i seguenti documenti:

Per le verifiche di primo impianto:

  • verbale di allaccio di E-distribuzione;
  • schema unifilare dell’impianto; 
  • schema di inserzione del sistema di misura; 
  • certificato di taratura a carico fittizio del contatore e dei trasformatori amperometrici (TA) e/o voltmetrici (TV) (se presenti)

Per verifiche periodiche (successive alla prima) o straordinarie:

  • Certificato relativo alla precedente taratura effettuata sulle apparecchiature di misura coinvolte (solo se la verifica precedente non era stata effettuata da noi)

Alla data concordata per l’effettuazione della verifica, dovrà inoltre essere presente un tecnico dell’impianto.

Prima della verifica è necessario che l’utilizzatore (o suo delegato) spedisca una lettera, su propria carta intestata, all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, comunicando che verrà programmata la verifica in questione e chiedendo la possibilità di rimozione suggelli, qualora fosse richiesto previa loro supervisione. L’ADM deve ricevere la comunicazione prima della scadenza della precedente verifica.

Licenza officina elettrica rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) chi deve richiederla e come?

I soggetti che sono titolari di impianti di produzione di energia elettrica devono richiedere la licenza all’Ufficio ADM territorialmente competente. 

Per le modalità di richiesta e rilascio consultare il sito ufficiale della ADM.

Quando si deve eseguire una verifica fiscale di primo impianto (o prima verifica periodica)?

La verifica di primo impianto dev’essere eseguita in concomitanza all’avviamento di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici, cogenerazione, gruppi elettrogeni… ) sul sistema di misura dell’energia elettrica attiva. 

La verifica è effettuata da tecnici verificatori qualificati, dipendenti di un laboratorio autorizzato o accreditato, attraverso una serie di prove previste dalla circolare ADM n° 23/D del 29/12/2015 e nel rispetto della norma CEI 13-71.

A cosa serve la verifica di primo impianto?

La verifica di primo impianto, obbligatoria per legge ai sensi del testo unico delle accise (D. Lgs 504/1995), ha lo scopo di verificare la corretta funzionalità degli strumenti di misura dell’energia ed è necessaria per dimostrare alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che il sistema di misura è correttamente installato e il contatore integra in maniera corretta.

Quanto tempo occorre per effettuare la verifica?

La tempistica non è definita a priori, varia molto dalla tipologia di impianto, dalla modalità d’inserzione del gruppo di misura e dalle condizioni di accesso. Indicativamente la durata può variare da 1 ora a 3 ore.

N.B. In caso di inserzione non corretta o componenti danneggiati la verifica verrà sospesa.

Chi deve essere presente durante l’effettuazione della verifica?

Un tecnico verificatore della Elettromeccanica Artigiana con la strumentazione necessaria alla misura e un referente tecnico dell’impianto.

Quando mi invierete il Rapporto di Verifica Fiscale?

Il Rapporto di Verifica Fiscale viene inviato al cliente entro pochi giorni dalla verifica. Elettromeccanica Artigiana redige il certificato sul modello predisposto dalla ADM, inviandolo telematicamente tramite l’apposito applicativo al portale della ADM stessa. Il documento inviato al cliente è già comprensivo del numero di protocollo fornito dall’ADM e, salvo diversa richiesta, della marca da bollo di € 16 necessaria per la sua validità legale.

Come devo conservare il Rapporto di Verifica Fiscale?

Il Rapporto di Verifica Fiscale (RVF) acquisisce validità legale con l’applicazione di una marca da bollo da 16€. Salvo diversa richiesta, la Elettromeccanica Artigiana la applica per conto del cliente.

L’utilizzatore deve conservare il RVF per eventuali futuri controlli da parte dell’ADM. Per qualsiasi necessità manteniamo presso i nostri uffici una copia in formato cartaceo e digitale di ciascun certificato emesso.

Si ricorda che, a differenza di quanto in vigore fino all’anno 2020, non vige più l’obbligo di inviarlo alla ADM territorialmente competente che può ora procedere alla verifica dei certificati telematici tramite l’applicazione AIDA.

In caso di verifica di primo impianto, il titolare ha l’obbligo di comunicare alla ADM il numero identificativo del rapporto della prima verifica e di tutti i componenti del sistema di misura. 

Quando scade il Rapporto di Verifica Fiscale ed è necessario ripetere la verifica?

La verifica periodica deve essere effettuata entro i tempi stabiliti dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli:

  • 3 anni per contatori statici, 
  • 5 anni per contatori ad induzione, 
  • 15 anni per i contatori ad inserzione diretta privi di TA e/o TV in bassa tensione.

(Salvo eccezioni previste dalla circolare ADM n. 9 del 21/07/20215 e TUA D.lgs. n° 504/95 art.1, c.2, l.c.)

Non trovo più il Rapporto di Verifica Fiscale del mio impianto. Come posso fare?

Elettromeccanica Artigiana conserva a beneficio dei suoi clienti copia di tutti i certificati emessi. Potete contattarci e richiedere un duplicato tramite l’apposito modulo presente alla pagina Contatti.

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